Pignoramento: Cosa c’è da sapere

Quando si arriva all’atto di pignoramento è perché il debitore è stato già messo nella condizione di difendersi dalle pretese del creditore e non lo ha fatto oppure ha perso ogni giudizio dinanzi al giudice.
Nonostante ciò la legge riconosce alcuni diritti al debitore rivolti da un lato a far valere eventuali vizi di procedura e di sostanza, dall’altro finalizzati alla tutela della dignità e della sopravvivenza della persona.
In che casistica avviene il Pignoramento?
Un creditore non può intraprendere un pignoramento se non è in possesso di un titolo esecutivo, cioè :
- Le sentenze di condanna;
- I decreti ingiuntivi definitivi;
- Gli assegni e le cambiali scadute;
- I contratti di mutuo stipulati dinanzi al notaio;
- Le cartelle esattoriali;
- Gli attestati di credito della SIAE.
Da qui si intuisce che non è possibile avviare un pignoramento sulla base di un contratto inadempiuto o una bolletta non pagata. Il creditore deve necessariamente avviare una causa contro il debitore o chiedere un decreto ingiuntivo.
L’avviso di Pignoramento
L’esecuzione forzata, ossia il pignoramento, presuppone due notifiche al debitore a mezzo dell’ufficiale giudiziario:
- Il titolo esecutivo, che sia la sentenza o il decreto ingiuntivo;
- L’atto di precetto ossia un ultimo avviso a pagare entro 10 giorni, con scadenza a 90 giorni, ma che può essere rinnovato, ossia notificato nuovamente.
Diritti in caso di Pignoramento Immobiliare
Importante da sapere è che non ci sono limiti al pignoramento immobiliare, che può essere attivato indipendentemente dall’importo in contestazione.
Tuttavia, in caso di pignoramento della casa, con messa all’asta tramite la procedura giudiziale, il debitore ha diritto a continuare a viverci fino all’aggiudicazione al miglior offerente.
Il tribunale potrebbe emettere un ordine di sgombero solo se il comportamento del debitore è rivolto a impedire la vendita del bene, opponendosi alle visite degli offerenti.
Il debitore non può partecipare all’asta, ma possono farlo i suoi parenti e persino il coniuge.
Non è prevista alcuna deroga al pignoramento della casa nell’ipotesi in cui, all’interno dell’abitazione, vivano persone anziani, disabili o minorenni.
Eccezioni
Ci sono dei limiti al pignoramento immobiliare quando il creditore è l’Agente per la Riscossione Esattoriale (ad esempio Agenzia Entrate Riscossione).
In tal caso:
- Non è possibile iscrivere ipoteca sulla casa per debiti inferiori a 20.000 euro;
- Non è possibile pignorare gli immobili se il debito non supera 120.000 euro e se il complessivo patrimonio immobiliare del debitore non vale più di 120.000 euro;
- Se il debitore è titolare di una sola casa adibita a civile abitazione, in cui è residente, e sempre che non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 o A/9, non è possibile il pignoramento: si parla del divieto di pignoramento della prima casa. Ma se il debitore dovesse essere titolare di altri beni immobili, anche solo in quote, la prima casa sarebbe pignorabile.
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